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Misure sicurezza e incolumità pubblica, prevenzione incendi, tutela ambientale, l'obbligo diserbo e pulizia terreni incolti

Ordinanza sindacale n. 41 del 02/04/2026

Categorie:
Comune
Argomenti:
Istruzione

Data :

30 aprile 2026

Municipium

Descrizione

Il Sindaco Alberto De Angelis ha firmato l'ordinanza n. 41 del 02/04/2026 relativa alle Misure per la sicurezza e l'incolumità pubblica, la prevenzione incendi, la tutela ambientale e l'obbligo di diserbo e pulizia di terreni incolti. 

L'ordinanza sindacale riguarda i singoli privati e agli enti pubblici e privati, in qualità di:

  • proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, di aree industriali/artigianali dismesse;
  • detentori di fasce di rispetto di acquedotti, elettrodotti; linee ferroviarie e rispettive stazioni di fermata; linee stradali;
  • responsabili di cantieri edili e stradali;
  • amministratori di stabili con annesse aree pertinenziali;
  • proprietari di aree recanti depositi temporanei e/o permanenti all’aperto, gestori di cabine elettriche;
  • proprietari di aree inedificate in genere, ciascuno per le rispettive competenze;
  • case di cura e Istituti religiosi:

1) di procedere alla manutenzione delle aree, mediante lo sfalcio delle erbe infestanti, ovvero all’aratura, e la manutenzione di siepi ed alberature esistenti tenendole sempre sgombre da qualsiasi tipo di rifiuto, (detriti, materiali putrescibili, macchinari obsoleti ecc.);

2) di provvedere a propria cura e spesa all’esecuzione dei trattamenti di disinfestazione da mosche, zanzare, topi, lepidotteri e altri agenti infestanti;

3) di evitare sia su suolo pubblico che privato la produzione e/o il mantenimento di ristagni d’acqua, pozzi, cisterne, recipienti contenenti acqua o comunque raccolta d’acqua permanenti per più di una settimana, senza una difesa meccanica che impedisca lo sviluppo di zanzare;

4) di sottoporre i pozzetti fognari condominiali e i pozzetti che convogliano le acque piovane delle caditoie, dei tetti e dei piazzali privati a periodici trattamenti larvicidi;

5) di provvedere, nei campi a confine con la strada, a realizzare una fascia parafuoco di protezione, di ampiezza non inferiore a mt. 5 lineari, priva di vegetazione;

6) di provvedere alla ripulitura delle specie erbacee ed arbustive nelle fasce di pertinenza delle cabine elettriche per un raggio non inferiore a mt. 10 lineari;

7) di provvedere a regolare le siepi vive, in modo che non restringono la sede stradale libera e non danneggino il manto stradale;

8) di provvedere a potare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale esterno, al fine di garantire la visibilità lungo la viabilità ed evitare i conseguenti pericoli per l’incolumità dei cittadini e per la sicurezza pubblica, con particolare riguardo ai tratti in prossimità delle curve, avendo cura di contenere siepi e ramaglie come prescritto dal codice della strada;

9) di rimuovere dai fondi confinanti con viabilità di qualsiasi natura le pietre e i materiali rinvenuti, come pure conservare in buono stato gli sbocchi degli scoli e delle scoline che confluiscono nei fossi e nelle cunette fiancheggianti le strade stesse;

10) di provvedere a trasportare tutti i materiali di scarto ottenuti dallo sfalcio e diserbo delle aree incolte presso i centri di raccolta e smaltimento autorizzati per legge, sarà consentita la bruciatura di detti materiali, sotto la stretta sorveglianza da parte degli interessati, dietro preventivo nulla-osta di questo Comune e solo al di fuori dei periodi estivi di massima pericolosità per gli incendi boschivi, (dal 15 giugno al 30 settembre), come di seguito disposto nella presente ordinanza;

Nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre stabilito di “grave pericolosità” a rischio di incendio boschivo, in tutte le aree che insistono sul territorio comunale a rischi di incendio di vegetazione o di incendio boschivo di cui all’art. 2 della richiamata Legge n. 353/2000 e/o in aree immediatamente ad esse adiacenti:

- il divieto, ai sensi dell’art. 10, comma 5 della Legge n. 353/2000, di tutte le azioni e le attività che potrebbero provocare anche solo potenzialmente l’innesco di un incendio;

- il divieto di accendere fuochi di ogni genere e, in particolare:

- il divieto di bruciare nei campi anche in fondi incolti le stoppie delle culture graminacee e leguminose, dei prati e delle erbe palustri e infestanti;

- il divieto di bruciare gli arbusti e le erbe lungo le strade comunali, vicinali, interpoderali, provinciali e regionali, salvo gli abbruciamenti di prevenzione antincendio autorizzati;

- il divieto di far brillare mine o usare esplosivi;

- il divieto di usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;

- il divieto di usare motori, fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti;

- il divieto di aprire o ripulire i viali parafuoco con l’uso di fuoco;

- il divieto di usare fornelli o inceneritori che producano faville e/o brace;

- il divieto di gettare sigari o sigarette accese e compiere ogni altra azione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;

- il divieto di esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne cinesi o lanterne volanti, dotate di fiamma libera, nonché articoli pirotecnici di qualsivoglia natura;

- il divieto di fermare o sostare al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo;

- il divieto di transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata, all’interno di aree boscate, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli utilizzati nell’ambito di attività agrosilvopastorali autorizzate, nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;

- il divieto di mantenere la vegetazione infestante e/o i rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte agli incendi, specialmente vicino ad abitazioni e fabbricati.

L'atto firmato dal Sindaco ordina altresì agli Enti di gestione di infrastrutture e servizi, quali società di gestione delle reti ferroviarie, stradali ed autostradali, di servizi idrici, a Città Metropolitana di Roma Capitale e ai Consorzi di Bonifica, di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo, insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile, creando di fatto idonee fasce di protezione, al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti.

Si precisa che all’interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della Legge n. 394/1911 e s.m.i. e di quelle regionali si applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia, eventualmente adottate dall’Ente gestore.

I gestori delle reti stradali e autostradali dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea, mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tenda a chiudere la sede stradale, al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.

Alle attività ad alto rischio esplosivo, rientranti nella definizione di cui all’art. 2 della Legge n. 353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, di prodotti chimici e plastici ecc., di comunicare al Comune di Castel Gandolfo l’ubicazione della propria sede e di quelle periferiche, i riferimenti e recapiti del responsabile dell’attività e della sicurezza e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne. Il Comune provvederà a trasmettere tali dati al Servizio di Protezione Civile della Regione, al fine di consentire una migliore azione delle attività della Sala Operativa Unificata Permanente.

Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono dette attività, dovranno inoltre essere adottate dai destinatari del presente ordine, tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme statali e regionali al fine di impedire l’innesco e la propagazione di eventuali incendi boschivi.

Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, di realizzare prontamente e contestualmente una precisa fascia protettiva, sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una lunghezza continua e costante di almeno mt.10 e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti/confinanti;

Ai proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche di realizzare, lungo tutto il perimetro di confine, delle fasce protettive, prive di qualsiasi materiale secco, aventi larghezza non inferiore a n.5 metri.

Ai proprietari, affittuari e conduttori, agli Enti pubblici e privati, titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati.

Ai proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi e con colture cerealicole o di altro tipo, di provvedere, a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno cinque/dieci metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa. In caso di grave incuria dell’ambiente e del territorio sono effettuate anche spalcature e/o potature non oltre il terzo inferiore dell’altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale. Le suddette attività di prevenzione sono assoggettate ai procedimenti, anche semplificati, secondo le norme statali e regionali vigenti.

Ai proprietari, ai gestori e conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti nelle aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, di mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali. Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione, con I’ individuazione dei punti di raccolta, che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili, adottando idonei sistemi di difesa antincendio, nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità ed avendo cura di verificare che le procedure di emergenza adottate siano in linea con quanto riportato nel Piano Comunale di Emergenza di Protezione Civile.

Ai gestori di aziende per lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti (siano esse pubbliche o private) di attenersi scrupolosamente ai contenuti dell’art.13 del D.Lgs.n.36 del 13 Gennaio 2003, per quanto attiene la prevenzione incendi e i programmi di controllo e sorveglianza delle aree aziendali, da includere nei piani di gestione.

Ai titolari e gestori di fabbricati posti in aree private, ricoperte di vegetazione e quindi esposte a rischio incendi, di garantire, durante il periodo di massima pericolosità degli incendi, una fascia di protezione adeguata alla tipologia dei materiali di costruzione e quindi alla suscettibilità al fuoco. Tale fascia sarà tesa ad assicurare la discontinuità della vegetazione, sia in senso orizzontale che verticale, con un abbattimento della massa infiammabile.

L'ordinanza sindacale avverte i proprietari ed i possessori a qualsiasi titolo di terreni ricadenti in tutte le suddette fattispecie:

  • che saranno ritenuti responsabili dei danni che si dovessero verificare per la loro negligenza o, comunque, per l’inosservanza delle vigenti disposizioni di legge e di quelle impartite con la presente ordinanza;
  • Che il Corpo di Polizia Locale e tutti gli organi deputati alla vigilanza provvederanno ad effettuare i controlli sullo stato dei luoghi, incrementando la frequenza durante il periodo di massimo rischio di incendio boschivo e provvedendo, in caso di violazioni, ad emanare i provvedimenti amministrativi e sanzionatori di legge.

DISPONE

che sia consentita la bruciatura dei soli materiali di risulta provenienti da materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato, quali potature, sfalci, ecc., esclusivamente al di fuori del centro abitato e sotto stretta sorveglianza da parte degli interessati, dietro preventivo nulla-osta di questo comune, solo ed esclusivamente al di fuori dei periodi estivi di massima pericolosità per gli incendi boschivi (dal 15 giugno al 30 settembre): le operazioni di bruciatura, preventivamente autorizzate, potranno essere effettuate nei seguenti orari:

DAL 1° OTTOBRE AL 31 MARZO: dalle ore 5,00 alle ore 8,00 (ora di fine combustione) e dalle ore 16,00 alle ore 18,00 (ora di fine combustione);

DAL 1° APRILE AL 14 GIUGNO: dalle ore 5,00 alle ore 8,00 (ora di fine combustione) e dalle ore 15,00 alle ore 17,00 (ora di fine combustione).

L’accensione dei fuochi che dovesse essere autorizzata per le sole finalità e con le modalità di cui al presente punto, sarà comunque sempre subordinata alle seguenti condizioni e/o prescrizioni:

-esclusivamente al di fuori del centro abitato;

-esclusivamente al di fuori del periodo estivo di massima pericolosità per gli incendi boschivi (dal 15 giugno al 30 settembre);

-previa acquisizione di apposito nulla osta rilasciato dal Comune di Castel Gandolfo;

-in condizioni meteo favorevoli (assenza di vento);

-sospendere immediatamente le attività di bruciatura, in caso di improvviso mutamento delle condizioni atmosferiche (presenza di vento, ecc.), assicurandosi di avere adeguatamente spento ogni focolaio e brace;

-procedere sotto stretta e costante sorveglianza, attuando ogni cautela ed avendo cura di lasciare intorno al sito oggetto di bruciatura una fascia libera di almeno n.5 metri da vegetazione e/o materiali che potrebbero prendere fuoco;

-dotarsi di idonee attrezzature atte ad evitare l’eventuale propagarsi delle fiamme;

-disporre, nelle immediate vicinanze dell’innesco, di un punto di approvvigionamento idrico;

-allontanarsi dal luogo prestabilito per le bruciature solo dopo essersi assicurati che ogni focolaio e tutte le braci siano completamente ed efficacemente spente;

-adottare una condotta civile, informando i proprietari confinanti e garantendo un’adeguata distanza dal confine del lotto ed almeno 20 ml da eventuali fabbricati esistenti;

-procedere alla bruciatura dei soli materiali di risulta provenienti da materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato, quali potature, sfalci, ecc.;

-è fatto assoluto divieto di procedere alla bruciatura di qualsiasi altra tipologia di rifiuto.

DISPONE altresì

Che chiunque violi la presente ordinanza sia soggetto alle seguenti sanzioni amministrative:

a) in caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradale di pubblico transito, ovvero di mancata rimozione di siepi, erbe e rami che si protendono sulla sede o il ciglio di strade adibite a pubblico transito, ivi compresi i bordi dei marciapiedi, sarà elevata una sanzione amministrativa da

€ 173,00 a € 694,00 determinata ai sensi dell’art.29, comma 3 del Codice della Strada;

b) in caso di mancato diserbo di aree incolte in genere e/o di mancata pulizia di fossi e canali di scolo di acque pluviali, come in premessa rappresentati, sarà elevata una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad € 500,00 per terreni di superficie catastale inferiore a 5.000 mq e pari ad € 1.000,00 per terreni di superficie catastale superiore a 5.000 mq;

c) in caso di mancata pulizia di aree incolte da rifiuti vari, ivi presenti o depositati ai sensi dell’art. 255, comma 1 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., sarà elevata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 ad € 10.000,00. Se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi la sanzione è aumentata del doppio;

d) In caso di procurato incendio a seguito dell’esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l’innesco di incendi durante il periodo dal 15 giugno al 30 settembre, sarà applicata una sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a € 5.000,00 e non superiore a € 50.000,00, ai sensi dell’art. 10, comma 6 della Legge n. 353/2000. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all’art. 7, commi 3 e 6 della citata Legge.

DEMANDA

Con decorrenza immediata al personale della Polizia Locale, in collaborazione con le altre autorità i seguenti compiti:

I. il controllo del territorio comunale;

II. il rispetto dell’osservanza del dispositivo del presente provvedimento;

III. l’irrogazione delle sanzioni amministrative in caso di inosservanza del presente provvedimento e l’imposizione del termine perentorio di giorni 10 per l’esecuzione degli interventi tesi alla risoluzione delle criticità;

IV. il conseguente inoltro di denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale a carico degli inadempienti, in caso di inottemperanza alla diffida, nei termini di cui sopra, contestata al momento dell’accertamento delle violazioni.

PRECISA

Che in caso di inosservanza del dispositivo del presente provvedimento, fermo restando l’irrogazione delle sanzioni previste, l’Amministrazione si riserva di procedere all’esecuzione in danno dei lavori oggetto del provvedimento medesimo, con addebito delle spese a carico dei soggetti inadempienti.

INFORMA

Che per eventuali segnalazioni da parte della cittadinanza inerenti all’avvistamento di incendi boschivi e di sterpaglie sono attivi i seguenti recapiti telefonici istituzionali:

- VV.F. 115;

- Carabinieri 112;

- Polizia di Stato 113;

- Emergenza Ambientale 1515;

- Emergenza Sanitaria 118;

- Sala Operativa Regionale – Protezione Civile - numero verde 803 555;

- Sala Operativa Centro Funzionale Regionale – numero verde 800 27 65 70;

- Comando Polizia Locale 06935918219.

PRESCRIVE

Di dare al presente provvedimento la massima diffusione sui canali di divulgazione istituzionale del Comune, della stampa e attraverso i mezzi d'informazione e le forme di pubblicità consentiti nonché la consegna, brevi manu, agli Enti presenti in territorio comunale.

Ultimo aggiornamento: 30 aprile 2026, 17:44

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