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Messaggio di avviso

Elezioni 2022

Come si vota

Per i referendum abrogativi e le elezioni amministrative del prossimo 12 giugno, i seggi saranno aperti nella sola giornata di domenica dalle 7 alle 23. L’elettore dovrà essere munito di tessera elettorale e idoneo documento di riconoscimento. È fortemente raccomandato, per l’accesso degli elettori ai seggi, per l'esercizio del diritto di voto, l’uso della mascherina chirurgica

 

La commissione elettoriale circondariale di velletri, sottocommissione elettorale circondariale di Fascati, ha sorteggiato il numero d'ordine delle liste dei candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale.

L'ordine di estrazione è il seguente:

Lista n 1 De Angelis Alberto - Leggi il programma scaricandolo di seguito
Lista n 2 Toti Marta - Leggi il programma scaricandolo di seguito

Domanda per l'esercizio del voto a domicilio

Gli elettori affetti da gravissime infermità, tale che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l’ausilio del trasporto pubblico per disabili organizzato dal comune e gli elettori affetti da gravi infermità, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nella predetta dimora.


Per avvalersi del diritto di voto a domicilio, gli elettori devono far pervenire, al Sindaco del Comune di iscrizione nelle liste elettorali, tra il quarantesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data di votazione ossia fra martedì 3 maggio e lunedì 23 maggio 2022, una dichiarazione in carta libera attestante la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimorano, indicandone l'indirizzo completo e possibilmente un recapito telefonico e corredata della copia della tessera elettorale. Di seguito è possibile scaricare il modulo di domanda. 


Alla dichiarazione deve essere allegato un certificato rilasciato dal funzionario medico designato dall'A.S.L., in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione; tale certificazione medica, per non indurre incertezze, dovrà riprodurre l’esatta formulazione normativa, attestando quindi la sussistenza, in capo all’elettore, delle condizioni di infermità di cui al comma 1, dell’art.1 della Legge n. 46/2009, con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tale certificato, inoltre, potrà attestare l’eventuale necessità del c.d. “accompagnatore” per l’esercizio del voto.


Si rammenta che le disposizioni sul voto domiciliare si applicano solo nel caso in cui il richiedente dimori nell’ambito del territorio del Comune per cui è elettore.

Revisione straordinaria delle liste elettorali

Fino al 5 del mese di maggio saranno depositate nella Segreteria comunale, ai sensi dell’art. 32 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, le decisioni dell’Ufficiale elettorale relative alle variazioni nelle liste elettorali effettuate in virtù dei numeri 4 e 5 del citato art. 32, insieme con gli elenchi degli iscritti e cancellati in occasione della revisione dinamiche straordinarie del mese di aprile 2022.

Ogni cittadino può, entro tale periodo prenderne visione.

Avverso le decisioni dell’Ufficiale elettorale, ogni cittadino ha facoltà di proporre ricorso alla Commissione elettorale circondariale non oltre il 10 del predetto mese di maggio con le modalità di cui all’art. 20 del testo unico sopra citato.

La presente pubblicazione tiene luogo di notificazione nei confronti dei cittadini iscritti e cancellati nelle liste elettorali.

Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale - Domenica 12 giugno 2022

Convocazione dei Comizi Elettorali

Il Sindaco con decreto del Prefetto della provincia di Roma in data 1 aprile 2022, sono stati convocati, per il giorno di domenica 12 giugno 2022, i comizi per lo svolgimento dell’elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale di CASTEL GANDOLFO.I

I luoghi di riunione degli elettori sono i seguenti: 

  • Sezione n.1 SCUOLA MEDIA VIA UGO LA MALFA 
  • Sezione n.2 SCUOLA MEDIA VIA UGO LA MALFA 
  • Sezione n. 3 SCUOLA MEDIA VIA UGO LA MALFA 
  • Sezione n.4 SCUOLA MEDIA VIA LEONARDO DA VINCI 
  • Sezione n.5 SCUOLA MEDIA VIA LEONARDO DA VINCI 
  • Sezione n.6 SCUOLA MEDIA VIA LEONARDO DA VINCI 
  • Sezione n.7 SCUOLA MEDIA VIA LEONARDO DA VINCI 
  • Sezione n.8 SCUOLA ELEMENTARE VIA MOLE

Le operazioni preliminari degli uffici elettorali di sezione cominceranno alle ore 16 di sabato 11 giugno 2022. LA VOTAZIONE SI SVOLGERÀ NEL GIORNO DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022, DALLE ORE 7 ALLE ORE 23.

Gli elettori non iscritti nelle liste, ma che hanno diritto di votare in forza di una sentenza che li dichiara elettori nel Comune, devono recarsi ad esprimere il loro voto nelle sezioni n. 1.

Con successivo manifesto saranno pubblicati i nomi dei candidati alla carica di sindaco e le liste dei candidati alla carica di consigliere comunale. 

Referendum popolari di domenica 12 giugno 2022

Convocazione dei Comizi

Il Sindaco con decreti del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2022, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale -Serie Generale n. 82 del 7 aprile 2022, sono stati convocati per il giorno di domenica 12 giugno 2022 i comizi per lo svolgimento dei seguenti referendum popolari:

REFERENDUM POPOLARE N. 1

Abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi

Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190)?

REFERENDUM POPOLARE N. 2

Limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell’ultimo inciso dell’art. 274, comma 1, lettera c), codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale

Volete voi che sia abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,

n. 447 (Approvazione del codice di procedura penale) risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 274, comma 1, lettera c), limitatamente alle parole: “o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all’art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e successive modificazioni.”?

REFERENDUM POPOLARE N. 3

Separazione delle funzioni dei magistrati.

Abrogazione delle norme in materia di ordinamento giudiziario che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati

Volete voi che siano abrogati: l’ “Ordinamento giudiziario” approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 192, comma 6, limitatamente alle parole: “, salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura”; la legge 4 gennaio 1963, n. 1 (Disposizioni per l’aumento degli organici della Magistratura e per le promozioni), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 18, comma 3: “La Commissione di scrutinio dichiara, per ciascun magistrato scrutinato, se è idoneo a funzioni direttive, se è idoneo alle funzioni giudicanti o alle requirenti o ad entrambe, ovvero alle une a preferenza delle altre”; il decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, recante «Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell’art. 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150», nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 23, comma 1, limitatamente alle parole: “nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa”; il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante “Nuova disciplina dell’accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell’art. 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150”, nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, in particolare dall’art. 2, comma 4 della legge 30 luglio 2007, n. 111 e dall’art. 3-bis, comma 4, lettera b) del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, in legge 22 febbraio 2010, n. 24, limitatamente alle seguenti parti: art. 11, comma 2, limitatamente alle parole: “riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti”; art. 13, riguardo alla rubrica del medesimo, limitatamente alle parole: “e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa”; art. 13, comma 1, limitatamente alle parole: “il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti,”; art. 13, comma 3: “3. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non è consentito all’interno dello stesso distretto, né all’interno di altri distretti della stessa regione, né con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell’art. 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall’interessato, per non più di quattro volte nell’arco dell’intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed è disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell’ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità, e viceversa, le disposizioni del secondo e terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché sostituendo al presidente della corte d’appello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente, il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la medesima.”; art. 13, comma 4: “4. Ferme restando tutte le procedure previste dal comma 3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all’interno dello stesso distretto, all’interno di altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di corte d’appello determinato ai sensi dell’art. 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto del mutamento di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. Nel secondo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi il tramutamento di funzioni può realizzarsi soltanto in un diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto a quelli di provenienza. Il tramutamento di secondo grado può avvenire soltanto in un diverso distretto rispetto a quello di provenienza. La destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura e nel relativo provvedimento di trasferimento.”; art. 13, comma 5: “5. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l’anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche.”; art. 13, comma 6: “6. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per il conferimento delle funzioni di legittimità di cui all’art. 10, commi 15 e 16, nonché, limitatamente a quelle relative alla sede di destinazione, anche per le funzioni di legittimità di cui ai commi 6 e 14 dello stesso art. 10, che comportino il mutamento da giudicante a requirente e viceversa.”; il decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, in legge 22 febbraio 2010, n. 24 (Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: “Il trasferimento d’ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del presente comma può essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa, previsto dall’art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.”?

REFERENDUM POPOLARE N. 4

Partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari. Abrogazione di norme in materia di composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari e delle competenze dei membri laici che ne fanno parte

Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, recante

«Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell’art. 1, comma 1, lettera c) della legge 25 luglio 2005, n. 150», risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti: art. 8, comma 1, limitatamente alle parole “esclusivamente” e “relative all’esercizio delle competenze di cui all’art. 7, comma 1, lettera a)”; art. 16, comma 1, limitatamente alle parole: “esclusivamente” e “relative all’esercizio delle competenze di cui all’art. 15, comma 1, lettere a), d) ed e)”?

REFERENDUM POPOLARE N. 5

Abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura

Volete voi che sia abrogata la legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 25, comma 3, limitatamente alle parole “unitamente ad una lista di magistrati presentatori non inferiore a venticinque e non superiore a cinquanta. I magistrati presentatori non possono presentare più di una candidatura in ciascuno dei collegi di cui al comma 2 dell’art. 23, né possono candidarsi a loro volta”?

Le operazioni preliminari degli uffici di sezione cominceranno alle ore 16 di sabato 11 giugno 2022.

LA VOTAZIONE SI SVOLGERÀ DOMENICA 12 GIUGNO 2022 DALLE ORE 7 ALLE ORE 23.

Iscrizione nelle liste aggiuntive

Entro il 3 maggio 2022 va inviata la domanda di iscrizione nella lista aggiunta per cittadino di uno stato membro dell'Unione Europea utilizzando il modulo allegato di seguito. 

Elettori residenti all'estero: modalità e termini per il voto in italia per il referendum

Gli elettori italiani residenti all'estero votano per corrispondenza, ai sensi della legge 27 dicembre 2001, n. 459 e del relativo regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104.

La predetta normativa, nel prevedere la suddetta modalità di voto per corrispondenza per tali elettori (i cui nominativi vengono inseriti d'ufficio nell'elenco degli aventi diritto al voto residenti all'estero), fa comunque salva la possibilità di votare in Italia, previa apposita e tempestiva opzione, da esercitare in occasione di ogni consultazione e valida limitatamente ad essa.

In particolare, il diritto di optare per il voto in Italia, ai sensi degli artt. 1, comma 3 e 4 della legge n. 459/2001 nonché dell'art. 4 del d.P.R. n. 104/2003, deve essere esercitato entro il decimo giorno successivo all'indizione del referendum (intendendo riferito tale termine alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di indizione) e cioè entro il prossimo 17 aprile 2022, preferibilmente utilizzando il modello allegato alla presente circolare.

L'opzione dovrà pervenire entro il termine sopraindicato all'Ufficio consolare operante nella circoscrizione di residenza dell'elettore e potrà essere revocata con le medesime modalità ed entro gli stessi termini previsti per il suo esercizio.

Qualora l'opzione venga inviata per posta, l'elettore ha l'onere di accertarne la ricezione, da parte dell'Ufficio consolare, entro il termine prescritto.

STRALCIO DEL D.LGS N. 267/2000 E S.M.I.

Normativa sulla elezione del sindaco e del presidente di provincia (CAPO III del T.U. sull'ordinamento degli enti locali 267 del 2000)

Normativa sulla elezione del sindaco e del presidente di provincia
CAPO III del T.U. sull'ordinamento degli enti locali D.Lgs.267 del 2000

CAPO III Sistema elettorale

Articolo 71
Elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino ai 15.000 abitanti

1. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, l'elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente alla elezione del sindaco.

2. Con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio.

3. Ciascuna candidatura alla carica di sindaco e' collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti.

4. Nella scheda e' indicato, a fianco del contrassegno, il candidato alla carica di sindaco.

5. Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di sindaco, segnando il relativo contrassegno. Puo' altresi' esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale compreso nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto, scrivendone il cognome nella apposita riga stampata sotto il medesimo contrassegno.

6. E' proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva. In caso di ulteriore parita' viene eletto il piu' anziano di eta'.

7. A ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere si intendono attribuiti tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato alla carica di sindaco ad essa collegato.

8. Alla lista collegata al candidato alla carica di sindaco che ha riportato il maggior numero di voti sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati al consiglio, con arrotondamento all'unita' superiore qualora il numero dei consiglieri da assegnare alla lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi.
I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste.
A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi si scelgono, tra i quozienti cosi' ottenuti, i piu' alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parita' di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto e' attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parita' di quest'ultima, per sorteggio.

9. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali, costituite dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza A parita' di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista. Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza e' attribuito al candidato alla carica di sindaco della lista medesima.

10. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato a sindaco collegato, purche' essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non si siano raggiunte tali percentuali, la elezione e' nulla.

11. In caso di decesso di un candidato alla carica di sindaco, intervenuto dopo la presentazione delle candidature e prima del giorno fissato per le elezioni, si procede al rinvio delle elezioni con le modalita' stabilite dall'articolo 18, terzo, quarto e quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, consentendo, in ogni caso, l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature a sindaco e a consigliere comunale.