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Messaggio di avviso

CIEI documenti ''rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto'' restano validi fino 31 agosto 2020.

All’interno delle misure adottate dal Decreto legge Cura Italia per l’emergenza sanitaria internazionale da Coronavirus, è stata disposta la proroga della validità dei documenti di riconoscimento e di identità, come la carta d'identità.  Non è prevista nessuna estensione, invece, per l’espatrio: “la validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento”.

Decreto "Cura Italia" (D.L. 17 marzo 2020, n. 18) Art. 104 (Proroga della validità dei documenti di riconoscimento) comma 1. La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all’articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto (17 marzo 2020) è prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

Questo anche per andare incontro alla necessità di limitare gli spostamenti dei cittadini che sono invitati a restare a casa.

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