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Messaggio di avviso

Gli Enti del Terzo Settore (Ets) devono tenere il registro dei volontari che prestano attività di volontariato e sottoporlo a vidimazione. 

Come funziona

Il registro dei volontari che prestano la loro attività presso gli enti del terzo settore, prima di essere utilizzato, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio, o da un pubblico ufficiale abilitato a tali adempimenti. L'autorità che ha provveduto alla bollatura deve anche dichiarare, nell'ultima pagina del registro, il numero di fogli che lo compongono.

In alternativa gli enti possono avvalersi di registri tenuti con sistemi elettronici e/o telematici qualora gli stessi assicurino l'inalterabilità delle scritture e la data in cui le stesse sono apposte anche con le modalità di cui all'art. 2215-bis, commi 2, 3 e 4 del codice civile.

 Gli enti del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che si avvalgono di volontari, sono obbligati ad assicurarli contro infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, e per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività medesima. 

Modalità richiesta vidimazione

Per richiedere la vidimazione del registro volontari delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con sede a Castel Gandolfo iscritte negli appositi registri regionali (fino alla scadenza dei termini previsti delle fasi di trasferimento dei dati al RUNTS e della seguente verifica degli stessi) e degli enti del terzo settore con sede a Castel Gandolfo iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, è necessario consegnare il registro e la documentazione necessaria qui di seguito elencata.

Documentazione necessaria

Il legale rappresentante dell’associazione richiedente o suo delegato deve presentare all’ufficio la seguente documentazione:

  • richiesta scritta di vidimazione del registro volontari sottoscritta dal legale rappresentante ed eventuale delega ad altra persona per la consegna e il ritiro del registro;
  • copia di un documento di identità valido del richiedente e della persona eventualmente delegata;
  • il registro da vidimare, con le pagine numerate e non compilate.
  • il registro da vidimare deve riportare sulla copertina la denominazione dell’Ente del Terzo Settore, il codice fiscale e il tipo di registro (registro dei volontari)
  • si allega ad ogni buon fine il modello di richiesta

Per informazioni e appuntamenti circa la vidimazione dei registri dei volontari si puà inviare una email all'URP del Comune di Castel Gandolfo scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Riferimenti normativi

Decreto Legislativo n. 117/2017, art. 18, comma 2;

Decreto 6 ottobre 2021 del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali: disciplina gli obblighi assicurativi nei confronti dei volontari degli enti del Terzo settore secondo quanto previsto dal codice del Terzo settore (art. 18 c. 2);

Codice civile art. 2215-bis, commi 2, 3 e 4.

 

Link utili: 

ARTeSil nuovo sistema informativo per l'iscrizione agli Albi e Registri per il Terzo Settore della Regione Lazio